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Detrazioni del 55% per il 2011



Rimane tutto invariato tranne che le quote annuali su cui suddividere le agevolazioni passano da 5 a 10 per il 2011


Ecco i valori da rispettare per il 2010


Detrazioni fiscali del 55%


Una scelta conveniente per la rivalutazione dell’immobile


La Legge 2 del 28/01/2009 ha ripristinato le detrazioni fiscali del 55% sulle riqualificazioni energetiche fino al 2010, portando a 10 anni il numero di quote annuali in cui suddividere l’agevolazione.


L’intervento di sostituzione degli infissi è per i 2/3 delle pratiche spedite all’ENEA quello più utilizzato per ottenere la detrazione del 55% che per le imprese può arrivare fino all’86.4% (sommando il 27.5 di IRES e il 3.9 di IRAP).La procedura semplificata dell’Enea permette con semplici passaggi di portare in detrazione in 10 anni la sostituzione di vecchi serramenti con serramenti di nuova concezione in grado di soddisfare i parametri di legge, inoltre sono detraibili in abbinata con gli infissi anche tapparelle scuri e persiane.


Detrazioni fiscali finanziaria 2010


Un'opportunità per sostituiregli infissi


Modalità operative


Chi può accedere alla detrazione


Sia persone fisiche (contribuenti) sia persone giuridiche (aziende, liberi professionisti) che possiedono l’immobileParenti e conviventi con il possessoreDetentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà)


In che cosa consistono i benefici fiscali55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri


Per le aziende sommando 55% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al 86.4%Ripartita da 5 anniTetti di detrazione da 30.000 a 100.000 €


Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l’agevolazione?essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI)essere riscaldatinon sono ammessi ampliamenti e modifiche all’impianto originario nel caso di demolizione e ricostruzioneLa procedura per accedere alla detrazione nella sostituzione di infissi (in modalità aggregata anche scuri, persiane e tapparelle


Documenti da trasmettere:


Trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet Enea, ottenendo ricevuta informatica:


1.la scheda informativa di cui all’allegato F come indicato all'art 4, comma 2, del DM 7.04.



08 per la sola sostituzione di infissi in singola unità immobiliareLa scheda può essere compilata dal richiedente e non è più richiestaIl nuovo allegato F:Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:i dati del soggetto che sostiene le spese;i dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento;i dati identificativi dell’impianto termico;la tipologia di intervento eseguito;i dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;il costo dell’intervento;l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.Modello dell'Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009Documenti da inviare solo se gli interventi sono a cavallo dell'anno 2008/2009 o 2009/2010Documenti da conservare:Rimane quanto già disposto in precedenza, ovvero, la produzione dell’asseverazione del tecnico abilitato oppure in sostituzione di quest’ultima, la certificazione del produttore.In particolare:la certificazione del produttore (serramentista)sostituisce l’asseverazione, deve attestare il rispetto dei requisiti minimi richiesti;attesta i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, attraverso le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1)riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessiPer quanto riguarda quest’ultima informazione, tali valori possono essere inclusi nella stessa certificazione del produttore, in un campo a compilazione libera predisposto per i dati riferiti agli infissi dismessi; oppure è possibile produrre un’autocertificazione, da allegare alla certificazione del produttore, in cui si gli stessi attestano requisiti di cui sopra.oppure in alternativaL’asseverazione del tecnico abilitato:Attesta la congruità dell’intervento effettuato alle caratteristiche richieste per l’accesso ai benefici fiscali;riporta i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessiattesta che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati, siano inferiori o uguali a quelli richiesti dagli allegati dei decreti attuativiL’allegato F di cui sopraDocumentazione che attesti i pagamenti effettuati (solo attraverso bonifico bancario o postale)Ricevuta di avvenuta trasmissione all’ENEAModello dell'Agenzia delle Entrate dove richiesto



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